Oggetto: Diffida a non reiterare diffamazioni gravementelesive dell'immagine, dell'onore e del decoro della RegioneMolise, della relativa Giunta regionale e dei Suoi rappresentantiistituzionali.
La Regione Molise e la GiuntaRegionale, in persona del Presidente p.t., rappresentati edifesi dal Prof. Avv. Francesco Fimmanò, ed elettivamentedomiciliati, per la fattispecie in oggetto, presso il suostudio di Napoli, Centro Direzionale - Isola E2, PalazzoFutura, Vi comunicano e chiedono quanto segue. Il quotidianoNuovo Molise Oggi, nella versione stampata ed inquella diffusa a mezzo internet (con relativo archivio storico)è impegnato da oltre un anno in una OSSESSIVA CAMPAGNA DIFFAMATORIA A MEZZO STAMPA ED INTERNET, della Regione Molise, del Suo governo e deiSuoi rappresentanti istituzionali. Questa OSSESSIVAstrategia denigratoria, reiterata su ogni numero del giornale,attraverso le più disparate forme, nulla ha che vederecon il diritto di cronaca, di critica o di satira, ed affondale proprie radici in interessi del tutto estranei aidiritti riconosciuti dall'art. 21 della Costituzione.
L'Autorità giudiziaria potrà agevolmente verificare che questo ossessivo contegno denigratorio, ingiurioso e diffamatorio della Regione e di tutti i Suoi rappresentanti (contenuta in decine e decine di articoli e rubriche) non trova esimente alcuna nell'ordinamento giuridico. La Suprema Corte in una fattispecie del tutto analoga ha sancito che «l'esercizio del diritto di critica pur assumendo necessariamente connotazioni soggettive ed opinabili, in particolare quando, abbia per oggetto lo svolgimento di pubbliche attività di cui si censurino le modalità di esercizio e le disfunzioni e si suggeriscano i provvedimenti da adottare, richiede - unitamente al rispetto del limite della rilevanza sociale e della correttezza delle espressioni usate - che, comunque, pertanto, esse non si concretino in una ricostruzione volontariamente distorta della realtà, preordinata esclusivamente ad attirare l'attenzione negativa dei lettori (in applicazione di questo principio la S.C. ha escluso l'operatività dell'esimente del diritto di critica nei confronti di una giornalista, che aveva pubblicato svariati articoli con i quali accusava il presidente di un ente regionale di una "cattiva e allegra gestione", insinuando la sussistenza di illeciti senza la prova degli stessi» Cassazione penale sez. V 30 novembre 2005, n. 9373 in Cass. Pen. 2007, 4, 1649.
La verità è che la Testata Nuovo Molise, i suoi Direttori Responsabili, i suoi giornalisti (in particolare Corrado Sala alias Pasquale Di Bello o viceversa) e soprattutto l'Editore di fatto-Dominus Abusivo ex art. 2497, c.c., perseguono una complessiva strategia diffamatoria di matrice meramente politica. Questo è confermato - anche sotto il profilo del dolo e della premeditazione - dalle pubbliche dichiarazioni dell'ex Direttore dello stesso giornale Nuovo Molise, che sarà citato a teste, il quale ha pubblicamente ammesso l'animus diffamatorio del giornale.
La grave, violenta quanto calunniosa e diffamatoria rappresentazione, reiteratamente offerta dal quotidiano, non trova riscontro in alcun concreto dato ed i limiti, del diritto di cronaca e di critica, risultano assolutamente travalicati. E' principio assolutamente pacifico in giuridsprudenza che «ai fini della individuazione del contenuto diffamatorio della informazione, deve essere valutato sia il testo letterale di quanto pubblicato sia il complesso dell'informazione rappresentato dal testo, dalla sua interpretazione, dalle immagini che l'accompagnano, dai titoli e sottotitoli, dal modo di presentazione e da ogni altro elemento utile; la lesione dell'altrui reputazione, infatti, non si verifica solo a mezzo del solo contenuto dell'articolo, ma col complesso del servizio» (Cass., sez. V, 27 novembre 1991, Mass. Cass. Pen., 1992, fasc. 2, p. 50 Cass., sez. V, 24 ottobre 1995, in Cass. Pen., 1997, pag. 404; e conforme Cass., sez. V, 2 giugno 1998, n. 8031, in Cass. Pen., 200, 372). Peraltro in malcelato e proditorio tentativo del giornale, attraverso l'uso delle vignette, delle caricature, dei titoli ad effetto, di aggredire con inaudita violenza e al tempo stesso sottrarsi alle proprie responsabilità risulta assolutamente vano. Da tempo infatti l'escamotage o trucchetto di usare l'esimente della satira per l'aggressione diffamatoria e la denigrazione è stato svelato dalla Giurisprudenza secondo cui «affinché possa invocarsi utilmente la scriminante della satira, anche di natura politica, occorre pur sempre che vengano rispettati i valori fondamentali della persona, dovendosi escludere la legittimità laddove, trasmodando in un attacco al personaggio politico e all'immagine pubblica del medesimo, si risolva in un insulto gratuito alla persona in quanto tale» (Cassazione 11 maggio 2006 n. 23712, in Guida al diritto 2006, 38, 54 con nota di Amato). La satira è lecita solo «se non si risolve in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato» (Cassazione civile sez. III 24 aprile 2008 n. 10656, in Diritto & Giustizia 2008; Cassazione civile sez. III 8 novembre 2007 n. 23314, Soc. Mondadori ed C. Caselli e altro, in Giust. Civ. Mass. 2007, 11; Cassazione civile sez. III 28 novembre 2008 n. 28411 in Diritto & Giustizia 2008; Cassazione penale sez. I 24 febbraio 2006 n. 9246, in Dir. E giust. 2006, 17, 49 in Dir. E giust. 2006, 20, 75). Non rientra in alcuna esimente per la giurisprudenza «l'attribuzione di qualità apertamente disonorevoli, di riferimenti volgari e infamanti, di deformazioni tali da suscitare il disprezzo e il dileggio, le attribuzioni di condotte illecite o moralmente disonorevoli, gli accostamenti volgari, la deformazione dell'immagine in modo da suscitare disprezzo e dileggio» (Cassazione civile 24 maggio 2001 n. 7091 in Giust. Civ. Mass. 2001, 1048; Cassazione penale sez. V, 2 dicembre 1999, n. 2128, in Ced Cassazione 2000). Peraltro il diritto di satira costituisce una legittima scriminante «di fatti oggettivamente diffamatori soltanto quando l'attribuzione di fatti determinati appaia paradossale ed inverosimile, e tale che nessuna persona di senno prenderebbe per vera» (Tribunale di Roma sez. I 6 luglio 2004 n. 20943 in Dir. E giust. 2004, 43, 88 in Giur. Romana 2004, 424).
L'immagine dell'Ente, dei suoi rappresentanti di Governo, è invece denigrata, vilipesa, sbeffeggiata, esposta al pubblico ludibrio al di là di ogni possibile ed immaginabile demerito, con un ossessivo contegno di inaudita e reiterata gravità. Al riguardo va ricordato che per la Suprema Corte è riconosciuta «anche agli enti, la capacità di essere soggetti passivi di reati contro l'onore, la reputazione ed il decoro, perché se non vi è un onore dell'ente, astrattamente considerato, vi è però un onore sociale quale bene morale di tutti e di ciascuno che per i rapporti ed i vincoli tra loro esistenti, si considerano come un tutto unico che, al pari del singolo, è ben capace di percepire l'offesa, sia che questa venga rivolta all'intera comunità, sia ai singoli aderenti in tale qualità. Le espressioni denigratorie dirette nei confronti dei singoliappartenenti ad una istituzione possono, al contempo, aggredire anche l'onorabilità dell'entità collettiva cui essi appartengono, entità alla quale anche, conseguentemente, compete la legittimazione ad assumere la qualità di soggetti passivo di delitti contro l'onore. Ne consegue che, quando l'offesa assume carattere diffusivo (nel senso che essa viene ad incidere sulla considerazione di cui l'ente gode nella collettività), detto ente, al pari dei singoli soggetti offesi, è legittimato all'azione» (Cassazione, 14 gennaio 2002 n. 1188; Dir. E giust. 2002, 7, 75; in Dir. & Formazione 2002, 677, in Giur. It. 2003, 1444; Cassazione penale sez. V, 07 ottobre 1998 n. 12744, Dir. Famiglia 1999, 82; Cassazione penale sez. V 30 gennaio 1998 n.4982, in Cass. Pen. 1999, 507 con nota di Lazzari; in Giust. Pen. 1999, II, 246, in Nuova giur. Civ. commentata 1999, I, 790; Tribunale Roma 19 gennaio 1984 in Cass. Pen. 1984, 1265, Difesa pen. 1984, fasc. 5,75; Riv. It. Dir. E proc. Pen. 1986, 308). D'altra parte «Anche le persone giuridiche possono subire (e conseguentemente agire per il ristoro di) un danno non patrimoniale (c.d. morale), potendo questo ben configurarsi in effetti pregiudizievoli che - a prescindere dalla sensibilità e percezione psicologica del danneggiato - comunque si risolvono in una aggressione a beni immateriali (onore, reputazione, identità personale ecc.) di cui anche l'ente non personificato può essere titolare». (Cass. 5 dicembre 1992 n. 12951; Cass. 10 luglio 1991 n. 7642 per la giurisprudenza di merito, Tribunale Milano 22 novembre 2001, in Dir. E pratica società, 2002; fase 4, 76; Tribunale Torino 21 aprile 1998, in Dir. Informazione e informatica, 1999, 61). Fatte queste premesse, la Regione Molise e la Giunta Regionale, come sopra rapp.ti e difesi, Vi diffidano dal proseguire la descritta campagna diffamatoria ed ogni Vs. diverso contegno configurerà, alla luce della presente, una ipotesi di dolosa reiterazione con le relative conseguenze di legge.
Si diffidano altresì le altre testate in indirizzo dal propagare, come sinora fatto, mediante la rassegna mattutina dei quotidiani o la riproduzione in siti di informazione via internet (e nei relativi archivi storici), le diffamazioni della Regione Molise, della sua Giunta Regionale e del suo Presidente e dei suoi Assessori, pubblicate dal quotidiano Nuovo Molise, avvertendo che sussiste la responsabilità in solido di chi non effettua il dovuto controllo sulle notizie, anche laddove riproduca notizie, articoli o titoli pubblicati da altri giornali.
Si invitano per l'effetto a rimuovere altresì dagli archivi accessibili ai lettori tali articoli, rassegne e rubriche. In caso contrario di inottemperanza alla presente diffida, oltre ad agire per il risarcimento danni, saremo costretti, nostro malgrado, a ricorrere ex art. 700, cpc, per ottenere l'inibitoria giudiziale ed il sequestro delle pubblicazioni, anche nella loro versione diffusa in via telematica.
Francesco Fimmanò
La diffida in oggetto è stata recapitata anche all'Editoriale Ciociaria Oggi, al direttore Pino Cavuoti, a Teleregione, al Tg5, a Rai Tre nella persona di Angela Buttiglione.