COMUNITA’ MONTANE. I SINDACI-COMMISSARI SONO DECADUTI O NO ? IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA RISPONDA CON URGENZA.
L’art. 1 della legge 16/2002 sancisce che tutte le nomine di competenza della Regione Molise devono sottostare a tale articolato normativo salvo quattro fattispecie regolate dal comma 4) art. 1 lettere a) b) c) e d). L’art. 2 comma 1) lettera a) recita che non possono essere nominate perché incompatibili varie figure tra cui i Sindaci salvo le menzionate deroghe ex-art.1. L’art.2 comma 4) stabilisce che l’atto di nomina è nullo se entro 10 giorni la persona interessata non rimuove la causa di incompatibilità. L’art. 2 comma 5) riportato integralmente dice : < Coloro che vengono a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal comma 1, dopo l’entrata in vigore della presente legge, decadono dal loro incarico >. Con propri rilievi motivati gli ex-Sindaci di Castelverrino (IS) e di Trivento (CB), Iacovone e Farina, hanno sollecitato il rispetto della legge 16/2002 mai abrogata e quindi in vigore con contestuale presa d’atto della decadenza da Sindaci e da Commissari Straordinari delle Comunità Montane delle figure nominate dal Presidente della Giunta. In assenza di riscontri a dette richieste con nota dell’11.8.08 prot. 98/08 ho chiesto un riscontro formale al Presidente della Regione interessando per conoscenza i Ministri degli Interni e degli Affari Regionali oltre la Prefettura. E’ opportuno che l’On. Iorio chiarisca con somma urgenza la questione perché si corre il rischio che gli atti adottati da Sindaci e/o da Commissari Straordinari che si trovassero nelle condizioni di incompatibilità ex-art.2 legge 16/2002 sarebbero dubbi ed esporrebbero i relativi Enti ( Comuni e Comunità Montane ). Non solo ma a fronte di Sindaci decaduti si renderebbe necessario Commissariare i Comuni interessati. Come si vede la vicenda è complessa e merita massima attenzione.
Campobasso, 14 agosto 2008
Michele Petraroia