Alla cortese attenzione
Dr. Pasquale Mauro DI MIRCO
Direttore Generale Regione Molise
Via Genova, 11 – 86100 Campobasso
Dott.ssa Alberta DE LISIO
Direttore Area Terza – Regione Molise
Via Toscana, 51 – 86100 Campobasso
Dr. Massimo PILLARELLA
Direttore Area Seconda – Regione Molise
Via Genova, 11 – 86100 Campobasso
Dott.ssa Umbertina GUALANO
Dirigente Servizio Rendicontazione,
Controllo e Vigilanza – Regione Molise
Via Genova, 11 – 86100 Campobasso
Dr. Claudio IOCCA
Dirigente Servizio Istruzione e
Formazione Professionale – Regione Molise
Via Mazzini, 126 – 86100 Campobasso
Dott.ssa Maria RUSCITTO
Responsabile Ufficio Programmazione Offerta Formativa
e Coordinamento Progetti FSE
Servizio Formazione Professionale – Regione Molise
Via Toscana, 51 – 86100 Campobasso
p.c.
Dr. Francescopaolo DI MENNA
Prefetto di Campobasso
Piazza G. Pepe, 24 – 86100 Campobasso
Dr. Raffaele PAGANO
Questore di Campobasso
Via Tiberio, 95 – 86100 Campobasso
Dr. Luca CAMPLESE
Direzione Regionale del Lavoro
Via XXIV Maggio, 197 – 86100 Campobasso
Dr. Fabrizio GIORGILLI
Direttore Regionale INPS Molise
Via Zurlo, 11 – 86100 Campobasso
N. 46 Enti di Formazione Accreditati
dalla Regione Molise
LORO SEDI
Organizzazioni Sindacali
LORO SEDI
Oggetto: Operatori Formazione Professionale iscritti all’Albo della Regione Molise.
PREMESSO che la Legge-Quadro n. 845 del 1978 in materia di formazione professionale, all’art. 5, lett. b) stabilisce che “l’organizzazione delle attività può essere svolta dalle regioni, in conformità a quanto previsto dai programmi regionali di sviluppo, attraverso la predisposizione di programmi pluriennali e piani annuali di attuazione per le attività di formazione professionale, mediante convenzione, nelle strutture di enti che siano emanazione o delle organizzazioni democratiche e nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori o di associazioni con finalità formative e sociali, o di imprese e loro consorzi, o del movimento cooperativo”;
VISTA la Legge Regionale n. 10 del 30 marzo 1995 che all’art. 26 – Albo Regionale degli Operatori degli Enti Convenzionati – comma 1, stabilisce che “Gli operatori assunti a tempo indeterminato ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, dipendenti degli enti di formazione professionale di cui all’art. 5, lett. b), della legge n. 845/78, sono iscritti all’albo regionale degli operatori degli enti convenzionati” e che al comma 3 prevede che “il personale iscritto all’albo è impiegato in via prioritaria, in relazione alla anzianità di servizio, nelle attività formative e nei servizi previsti dal piano regionale, anche attraverso la realizzazione di azioni e processi di aggiornamento, riqualificazione e mobilità”;
CONSIDERATA la richiamata Legge Regionale n. 10 del 30 marzo 1995 che all’art. 27 – Mobilità del personale e collaborazioni professionali – stabilisce: comma 1 “La Regione Molise non riconosce agli enti convenzionati rapporti di lavoro a tempo indeterminato oltre quelli previsti dall’albo di cui all’articolo precedente”; comma 2 “Gli operatori non impegnati in attività presso l’ente di appartenenza vengono utilizzati presso altri soggetti gestori nell’ambito territoriale previsto dal C.C.N.L. di categoria”; comma 4 “La immotivata non accettazione della mobilità da parte dell’operatore incaricato comporta da parte della Regione l’automatico non riconoscimento dei costi relativi all’ente di appartenenza”;
TENUTO CONTO che la Legge Regionale n. 10 del 26 giugno 2006 << Modifiche alla legge regionale 3 agosto 1999, n. 27, recante: “Organizzazione delle politiche regionali del lavoro e del sistema regionale dei servizi per l’impiego, concernenti l’ampliamento dei compiti dell’Agenzia regionale Molise Lavoro>>, dispone, all’art. 3, che gli operatori dell’Albo abbiano priorità nell’eventuale assunzione di personale a tempo determinato, mentre all’art. 4 prevede criteri di preferenza anche in caso di concorsi, fino a disporre che anche chi abbia superato le prove selettive senza essersi collocato utilmente in graduatoria, può essere assunto dalla Regione nei limiti del fabbisogno di personale occorrente per lo svolgimento delle attività afferenti al governo del sistema integrato dell’istruzione e della formazione professionale;
TENUTO PRESENTE il C.C.N.L. degli Operatori della Formazione Professionale del 27 marzo 2012 che, all’art. 34 – Mobilità Professionale – comma 1 stabilisce: “il personale dipendente degli Enti può essere soggetto a processi di mobilità professionale all’interno della fascia professionale di propria competenza, anche attraverso percorsi di formazione, aggiornamento, riconversione e/o riqualificazione”. Tale mobilità (comma 2) si attua all’interno delle istituzioni formative dello stesso ente, mediante trattativa aziendale; tra strutture di enti diversi, mediante convenzioni e/accordi; tra istituzioni formative degli enti e istituzioni pubbliche, mediante convenzioni e/o accordi;
ACCERTATA l’inapplicabilità della mobilità di terzo livello e del disposto normativo sancito dagli artt. 3 e 4 della Legge Regionale n. 10 del 26 giugno 2006 e dall’art. 34 del C.C.N.L. di categoria in quanto, la Regione Molise, in osservanza del Decreto Legge n. 101 del 31 agosto 2013, convertito con Legge n. 125 del 30 ottobre 2013, ha proceduto ad un riassetto organizzativo del personale che porterà, entro il 31 dicembre 2016, la dotazione organica da n. 818 a n. 580 dipendenti (D.G.R. n. 701 del 20.12.2013) con divieto di procedere, nel triennio 2014 – 2016, a nuove assunzioni nell’organico regionale;
ACQUISITI i contenuti dei provvedimenti regionali (D.G.R. n. 533 dell’ 08.08.2012 e ss.mm.ii.) con cui sono stati definiti i requisiti minimi, in termini di infrastrutture e logistica, affidabilità economico – finanziaria e finalità statutaria, capacità gestionali e risorse professionali, per l’accreditamento, degli enti di formazione presso la Regione Molise;
RISCONTRATO che da rilievi effettuati dalle preposte strutture ministeriali, ad oggi, presso i n. 46 Enti di Formazione Accreditati nella Regione Molise, risultano attive meno di 170 posizioni contrattuali a tempo indeterminato e meno di 130 posizioni iscritte nella gestione separata dell’INPS;
Al fine di tutelare i n. 75 operatori iscritti all’Albo del Sistema di Formazione Professionale del Molise, in attuazione delle richiamate norme legislative e contrattuali, si demanda alle preposte strutture dirigenziali in indirizzo, ciascuna per le proprie competenze, ogni accertamento istruttorio teso a rendere fruibile la mobilità professionale di primo e secondo livello, intervenendo con i conseguenti provvedimenti sanzionatori anche di cancellazione e/o di decadenza dall’accreditamento per i soggetti non in regola con le vigenti disposizioni, con particolare riferimento alla dotazione delle prescritte risorse professionali ed al rispetto dei criteri di priorità stabiliti in favore degli operatori dell’Albo.
Distinti saluti.
Campobasso, 01 ottobre 2014
L’Assessore
Michele Petraroia